1. Condizioni preliminari da soddisfare
Possono rivolgersi a ombudscom i clienti dei fornitori di servizi di
telecomunicazione o a valore aggiunto. Riguarda soltanto le controversie
di diritto civile tra un fornitore di servizi di telecomunicazione o a
valore aggiunto e una persona fisica o una persona giuridica.
Oltre
ad una descrizione dei fatti, vi chiediamo di dimostrare di aver
tentato, per iscritto e senza successo, di trovare un accordo con il
fornitore interessato. A tal fine, potete allegare alla vostra richiesta
tutti i documenti necessari che possono attestare quanto sostenuto.
Inoltre, questa stessa controversia non deve essere oggetto di una procedura legale già in corso.
Invitiamo
le parti interessate ad astenersi da qualsiasi contatto che riguardi la
vertenza in questione, finché la procedura di conciliazione non sarà
stata chiusa. Un contatto, se necessario, può essere stabilito solo
tramite ombudscom.
Ombudscom ha un potere discrezionale per accettare o respingere richieste di conciliazione.
2. Compilare il formulario
Saranno accettate solo le domande di conciliazione accompagnate dal
formulario debitamente compilato. Il formulario è disponibile qui.
È
anche possibile richiederlo al seguente indirizzo: ombudscom,
Bundesgasse 26,3011 Berna, Svizzera oppure telefonicamente al +41 (0)31
310 11 77 o via fax al +41 (0)31 310 11 78.
Ombudscom non
accetterà richieste incomplete e inviterà il cliente a correggere e/o
completare la richiesta presentata entro un termine determinato. In
mancanza di una richiesta completa, la procedura di conciliazione non
potrà essere avviata.
3. Verifica della richiesta e comunicato
Dopo aver ricevuto il formulario compilato in tutte le sue parti, ombudscom verifica l'istanza e la inoltra al fornitore di servizi di telecomunicazione e/o di servizi a valore aggiunto affinché fornisca la propria presa di posizione entro 30 giorni. Generalmente si ha un solo scambio di scritti. L'ufficio di conciliazione può, però, se necessario, avviare altri scambi di scritti. Dopo aver ricevuto la presa di posizione del fornitore, ombudscom elabora una proposta di conciliazione.
Se la/il cliente e il fornitore di servizi di telecomunicazione e/o di servizi a valore aggiunto concordano con la proposta e sottoscrivono entrambi la soluzione compromissoria, la conciliazione viene conclusa con successo. La procedura viene ugualmente conclusa se una o entrambe le parti non accettano la proposta di conciliazione. Ugualmente la procedura di conciliazione può essere conclusa con il ritiro della richiesta di conciliazione (stralcio dal ruolo).
Se non è possibile chiarire il caso per iscritto, e le circostanze lo impongono, ombudscom può convocare la parti per una trattativa orale. Tuttavia, né il cliente né il fornitore di servizi di telecomunicazione e/o di servizi a valore aggiunto hanno diritto ad una trattativa orale.
4. Proposta di conciliazione
Dopo aver ricevuto la presa di posizione del fornitore, ombudscom
procede, se necessario, ad un nuovo scambio di scritti, o presenta alle
parti una proposta di conciliazione. La procedura di conciliazione è
considerata riuscita quando il cliente e il fornitore di servizi di
telecomunicazione o a valore aggiunto accettano la proposta firmandola.
Se
il caso non può essere risolto per iscritto e, in base alle
circostanze, ciò può risultare necessario, ombudscom può convocare le
parti ad un'udienza. Al contrario, però, né il cliente, né il fornitore
di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto possono richiedere
un'udienza.
5. Chiusura della procedura di conciliazione
Quando le due parti accettano la soluzione proposta dal conciliatore
(ombudsman) e firmano l'accordo corrispondente, ombudscom chiude la
procedura. Se l’una o l'altra parte non firmano la proposta di
conciliazione, ombudscom ne constata il fallimento e chiude la
procedura.
La procedura di conciliazione può inoltre essere
chiusa tramite il riconoscimento dei diritti del cliente, il
riconoscimento dei diritti del fornitore di servizi di telecomunicazione
o a valore aggiunto, nonché da un riconoscimento reciproco o dal ritiro
della richiesta di conciliazione.