4.1 Informazioni generali
Le spese procedurali vengono stabilite annualmente o secondo le necessità dal consiglio di fondazione in maniera orientata ai costi. La/Il mediatore propone al consiglio di fondazione gli importi minimi e massimi sulla base del budget totale e dei valori di riferimento dei precedenti periodi di rendiconto.
Le spese procedurali (IVA esclusa) per i fornitori di servizi di telecomunicazione e/o a valore aggiunto oscillano fra CHF 200 e 3'000.
Le spese procedurali vengono determinate, in particolare, sulla base della complessità del caso, del valore della causa, del dispendio lavorativo e dell'esito della procedura. Le spese procedurali subiscono un aumento del 20% se il fornitore interessato non è un cosiddetto pagatore in anticipo.
Le fornitrici hanno la possibilità di scegliere se desiderano saldare le spese procedurali per singolo caso (pagatori per singolo caso) o in anticipo (pagatori in anticipo).
4.2 Pagatori per singolo caso
I pagatori per singolo caso versano per ogni caso di conciliazione al quale partecipano o dovrebbero partecipare, le spese procedurali ordinarie con un aumento del 20%. Tali spese procedurali sono fatturate dopo la conclusione della procedura di conciliazione da parte dell’ufficio di conciliazione stesso. Le fatture debbono essere saldate entro 30 giorni. L’ufficio di conciliazione comunica l’importo di tali fatture tramite una disposizione. Alla fine di ogni mese, l'organo di conciliazione trasmette all’UFCOM un elenco dei fornitori che non hanno ottemperato a quanto previsto con la disposizione.
4.3 Pagatori in anticipo
I pagatori in anticipo versano le spese procedurali per i loro casi di conciliazione futuri, stabilite dal Consiglio di fondazione, ogni sei mesi, in anticipo. I pagamenti effettuati in non sono soggetti ad interessi. I pagatori in anticipo s'impegnano a restare tali, a partire dall’entrata in vigore del contratto riguardante le spese procedurali versate in anticipo e fino alla fine della durata della delegazione (conformemente al contratto amministrativo stipulato con l’UFCOM).
Il numero dei casi da pagare in anticipo è determinato dall’ufficio di conciliazione sulla base del numero dei casi di conciliazione effettivi del semestre precedente (valutazione di riferimento). Per i fornitori per i quali manca un periodo di riferimento, è l'ufficio di conciliazione a stabilire l’importo forfettario per il numero dei casi da pagare (minimo due). A tale scopo, il conciliatore si basa sull’esperienza precedente e/o sulla quota di mercato stimata del fornitore.
Gli importi forfettari per i casi da pagare in anticipo sono fatturati dall’organo di conciliazione e debbono essere saldati, al più tardi, 30 giorni prima dell'inizio del semestre.
L'ufficio di conciliazione tiene una contabilità individuale per ogni pagatore in anticipo. Il conto finale tra gli importi forfettari versati in anticipo e quelli effettivamente riscossi dall’ufficio di conciliazione per ogni procedura nella quale i vari fornitori sono stati coinvolti o sarebbero dovuti essere coinvolti, è redatto ogni sei mesi.
Se nel semestre precedente per un determinato fornitore sono stati registrati o causati più casi di conciliazione di quanti ne erano stati saldati con il pagamento anticipato (copertura insufficiente), la differenza d’importo sarà addebitata dall’ufficio di conciliazione successivamente.
Se, invece, per un determinato fornitore sono stati registrati o causati meno casi di conciliazione di quanti ne erano stati saldati con il pagamento anticipato (copertura in eccesso), la differenza dell’importo sarà compensata con l’importo dovuto in anticipo per il successivo semestre. In linea di massima, la differenza in eccesso non viene restituita.
I fornitori che optano per il pagamento anticipato prestano a favore della Fondazione ombudscom una garanzia sotto forma di garanzia bancaria vincolante e irrevocabile, redatta come da fac-simile fornito nell’appendice I. Sono esenti da questo obbligo unicamente quei fornitori che hanno effettivamente o presumibilmente meno di 10 casi di conciliazione all’anno.
Informazioni complementari: Regolamenti, Basi legali
4.2 Pagatori per singolo caso
I pagatori per singolo caso versano per ogni caso di conciliazione al quale partecipano o dovrebbero partecipare, le spese procedurali ordinarie con un aumento del 20%. Tali spese procedurali sono fatturate dopo la conclusione della procedura di conciliazione da parte dell’ufficio di conciliazione stesso. Le fatture debbono essere saldate entro 30 giorni. L’ufficio di conciliazione comunica l’importo di tali fatture tramite una disposizione. Alla fine di ogni mese, l'organo di conciliazione trasmette all’UFCOM un elenco dei fornitori che non hanno ottemperato a quanto previsto con la disposizione.
4.3 Pagatori in anticipo
I pagatori in anticipo versano le spese procedurali per i loro casi di conciliazione futuri, stabilite dal Consiglio di fondazione, ogni sei mesi, in anticipo. I pagamenti effettuati in non sono soggetti ad interessi. I pagatori in anticipo s'impegnano a restare tali, a partire dall’entrata in vigore del contratto riguardante le spese procedurali versate in anticipo e fino alla fine della durata della delegazione (conformemente al contratto amministrativo stipulato con l’UFCOM).
Il numero dei casi da pagare in anticipo è determinato dall’ufficio di conciliazione sulla base del numero dei casi di conciliazione effettivi del semestre precedente (valutazione di riferimento). Per i fornitori per i quali manca un periodo di riferimento, è l'ufficio di conciliazione a stabilire l’importo forfettario per il numero dei casi da pagare (minimo due). A tale scopo, il conciliatore si basa sull’esperienza precedente e/o sulla quota di mercato stimata del fornitore.
Gli importi forfettari per i casi da pagare in anticipo sono fatturati dall’organo di conciliazione e debbono essere saldati, al più tardi, 30 giorni prima dell'inizio del semestre.
L'ufficio di conciliazione tiene una contabilità individuale per ogni pagatore in anticipo. Il conto finale tra gli importi forfettari versati in anticipo e quelli effettivamente riscossi dall’ufficio di conciliazione per ogni procedura nella quale i vari fornitori sono stati coinvolti o sarebbero dovuti essere coinvolti, è redatto ogni sei mesi.
Se nel semestre precedente per un determinato fornitore sono stati registrati o causati più casi di conciliazione di quanti ne erano stati saldati con il pagamento anticipato (copertura insufficiente), la differenza d’importo sarà addebitata dall’ufficio di conciliazione successivamente.
Se, invece, per un determinato fornitore sono stati registrati o causati meno casi di conciliazione di quanti ne erano stati saldati con il pagamento anticipato (copertura in eccesso), la differenza dell’importo sarà compensata con l’importo dovuto in anticipo per il successivo semestre. In linea di massima, la differenza in eccesso non viene restituita.
I fornitori che optano per il pagamento anticipato prestano a favore della Fondazione ombudscom una garanzia sotto forma di garanzia bancaria vincolante e irrevocabile, redatta come da fac-simile fornito nell’appendice I. Sono esenti da questo obbligo unicamente quei fornitori che hanno effettivamente o presumibilmente meno di 10 casi di conciliazione all’anno.
Informazioni complementari: Regolamenti, Basi legali