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1. Chi è un fornitore di servizi di telecomunicazione?


Un fornitore di servizi telecomunicazione è un'impresa che fornisce servizi quali telefonia, Internet, trasmissione di dati ecc. A questa categoria appartengono cablecom, Orange, Swisscom e Sunrise.

2. Chi è un fornitore di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto?


Un fornitore di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto è un'impresa i cui servizi sono forniti e fatturati da un fornitore di servizi di telecomunicazione (vedere punto uno).

3. Che cosa fa ombudscom?

 

Ombudscom tenta di trovare una soluzione amichevole nel momento in cui un cliente si trova a dover affrontare un problema giuridico di natura civile con un fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto.

Ombudscom ha la competenza per i casi che riguardano le controversie legate alla telefonia fissa o mobile, al servizio Internet o a qualsiasi altro supporto di trasferimento di dati, quando i suddetti servizi sono fatturati da un fornitore di servizi di telecomunicazione.

Sono di nostra competenza, ad esempio, i conflitti che riguardano le fatture telefoniche, la violazione dei dati personali, i servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (costi elevati per i numeri che iniziano per 0900…), i messaggi multimediali indesiderati (MMS) dal contenuto penalmente rilevante, il blocco della linea telefonica, il servizio clienti insufficiente o scadente, che sono da far riferire ad un fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto.

4. Cosa non fa ombudscom?

 

Ombudscom non è competente nei seguenti casi:

  • quando è già stata avviata una procedura giudiziaria;
  • quando la controversia riguarda la concessione o il rifiuto di autorizzazioni di diritto pubblico;
  • quando il problema riguarda la costruzione e la gestione di impianti d’antenna;
  • per le questioni riguardanti gli interessi interni e in materia di lavoro di un fornitore;
  • quando la richiesta prevede la redazione di una perizia;
  • per il rilascio di informazioni giuridiche che non riguardano lo svolgimento del procedimento persso l’ufficio di conciliazione;
  • per il controllo generale delle pratiche contrattuali dei fornitori, a meno che questo non avvenga in relazione ad un caso di conciliazione concreto.

5. Chi è ombudscom?


Ombudscom un organo di conciliazione indipendente e neutrale per le questioni che riguardano i servizi di telecomunicazione. È a disposizione del cliente e dei fornitori di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto ed ha il compito di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti coinvolte.

Ombudscom è una fondazione. Sono fondatori di ombudscom cablecom, Orange, Sunrise e Swisscom, la SAVASS (Swiss Association Value Added Services), le federazioni di consumatori Kf (Konsumentenforum), FRC (Fédération Romande des consommateurs) e l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI). La fondazione ombudscom garantisce l’assoluta indipendenza e neutralità dell'ufficio di conciliazione. La fondazione sottostà alla sorveglianza dell’UFCOM.

A capo dell'ufficio di conciliazione si trova un conciliatore (ombudsman) che non riceve assolutamente alcuna direttiva da parte del consiglio di fondazione e che non rappresenta alcuno degli organi interessati. 

6. Chi può rivolgersi a ombudscom?


I clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione e a valore aggiunto. 

7. Come posso contattare a ombudscom?


Si può compilare il formulario direttamente online, oppure richiederlo ai seguenti indirizzi:

    per posta: ombudscom, Bundesgasse 26, 3011 Berna
    per telefono: 031 310 11 77
    per fax: 031 310 11 78

I formulari incompleti saranno rinviati al mittente. I clienti hanno la possibilità di compilare la propria cartella entro un termine stabilito. Se le domande poste da ombudscom riguardanti informazioni o documenti complementari non avranno seguito, la procedura verrà chiusa.

8. In quale lingua ci si può rivolgere a ombudscom?


In italiano, in francese o in tedesco. La cartella sarà trattata nella lingua scelta.

9. Quali condizioni supplementari debbono essere soddisfatte per poter avviare una procedura di conciliazione?

In qualità di cliente si deve poter dimostrare credibilmente, per iscritto, di aver tentato in precedenza di trovare un accordo con il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto interessato. In questo caso, l'ultimo contatto dimostrabile, riguardante la controversia in essere, non deve risalire, generalmente, a più di dodici mesi prima. Inoltre, per il caso in questione, non deve essere in corso alcuna procedura dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

L’ufficio di conciliazione può addebitare ai clienti finali che fanno ad appello ad esso delle spese per l’esame del caso fino ad un massimo di CHF 20.-. 

10. Posso farmi rappresentare?

 Sì, ci si può far rappresentare a condizione che il rappresentante incaricato disponga di una procura scritta e firmata dal rappresentato. Una procura di questo tipo può essere elargita in particolare da persone malate, anziane o che non si sentono in grado di condurre, da sole, una procedura dinanzi all'ufficio di conciliazione. I minori di anni 18 debbono farsi rappresentare dal proprio rappresentante legale.