Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)
Art. 12c Conciliazione
1 L’Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione.
2 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.
3 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)
Art. 42 IstituzioneArt. 43 Compito
Art. 44 Regolamento di procedura
Art. 45 Principi procedurali
Art. 46 Rapporti con altre procedure
Art. 47 Obblighi dei fornitori
Art. 48 Protezione dei dati
Art. 49 Finanziamento
Art. 50 Vigilanza in caso di delega