Procedura


1. Condizioni preliminari da soddisfare

Possono rivolgersi a ombudscom i clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto. Riguarda soltanto le controversie di diritto civile tra un fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto e una persona fisica o una persona giuridica.

Oltre ad una descrizione dei fatti, vi chiediamo di dimostrare di aver tentato, per iscritto e senza successo, di trovare una soluzione con il fornitore interessato. A tal fine, potete allegare alla vostra richiesta tutti i documenti necessari che possono attestare quanto sostenuto.

Inoltre, questa stessa controversia non deve essere oggetto di una procedura legale già in corso.

Invitiamo le parti interessate ad astenersi da qualsiasi contatto che riguardi la vertenza in questione, finché la procedura di conciliazione non sarà stata chiusa. Un contatto, se necessario, può essere stabilito solo tramite ombudscom.

Ombudscom ha un potere discrezionale per accettare o respingere richieste di conciliazione.

2. Compilare il formulario

Saranno accettate solo le domande di conciliazione accompagnate dal formulario debitamente compilato. Il formulario è disponibile qui.

È anche possibile richiederlo al seguente indirizzo: ombudscom, Bundesgasse 26,3011 Berna, Svizzera oppure telefonicamente al +41 (0)31 310 11 77 o via fax al +41 (0)31 310 11 78.

Ombudscom non accetterà richieste incomplete e inviterà il cliente a correggere e/o completare la richiesta presentata entro un termine determinato. In mancanza di una richiesta completa, la procedura di conciliazione non potrà essere avviata.

3. Verifica della richiesta e comunicato

Dopo la ricezione del formulario debitamente compilato, ombudscom esamina la richiesta e informa il fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto interessato. Al fornitore viene assegnato un termine per sottoporre la sua presa di posizione a ombudscom.

4. Proposta di conciliazione

Dopo aver ricevuto la presa di posizione del fornitore, ombudscom procede, se necessario, ad un nuovo scambio di scritti, o presenta alle parti una proposta di conciliazione. La procedura di conciliazione è considerata riuscita quando il cliente e il fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto accettano la proposta firmandola.

Se il caso non può essere risolto per iscritto e, in base alle circostanze, ciò può risultare necessario, ombudscom può convocare le parti ad un'udienza. Al contrario, però, né il cliente, né il fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto possono richiedere un'udienza.

5. Chiusura della procedura di conciliazione

Quando le due parti accettano la soluzione proposta dal conciliatore (ombudsman) e firmano l'accordo corrispondente, ombudscom chiude la procedura. Se l’una o l'altra parte non firmano la proposta di conciliazione, ombudscom ne constata il fallimento e chiude la procedura.

La procedura di conciliazione può inoltre essere chiusa tramite il riconoscimento dei diritti del cliente, il riconoscimento dei diritti del fornitore di servizi di telecomunicazione o a valore aggiunto, nonché da un riconoscimento reciproco o dal ritiro della richiesta di conciliazione.