1. Condizioni preliminari da soddisfare
Possono rivolgersi a ombudscom i clienti dei fornitori di servizi di
telecomunicazione o a valore aggiunto. Riguarda soltanto le controversie
di diritto civile tra un fornitore di servizi di telecomunicazione o a
valore aggiunto e una persona fisica o una persona giuridica.
Oltre
ad una descrizione dei fatti, vi chiediamo di dimostrare di aver
tentato, per iscritto e senza successo, di trovare un accordo con il
fornitore interessato. A tal fine, potete allegare alla vostra richiesta
tutti i documenti necessari che possono attestare quanto sostenuto.
Inoltre, questa stessa controversia non deve essere oggetto di una procedura legale già in corso.
Invitiamo
le parti interessate ad astenersi da qualsiasi contatto che riguardi la
vertenza in questione, finché la procedura di conciliazione non sarà
stata chiusa. Un contatto, se necessario, può essere stabilito solo
tramite ombudscom.
Ombudscom ha un potere discrezionale per accettare o respingere richieste di conciliazione.
2. Compilare il formulario
Saranno accettate solo le domande di conciliazione accompagnate dal
formulario debitamente compilato. Il formulario è disponibile qui.
È
anche possibile richiederlo al seguente indirizzo: ombudscom,
Bundesgasse 26,3011 Berna, Svizzera oppure telefonicamente al +41 (0)31
310 11 77 o via fax al +41 (0)31 310 11 78.
Ombudscom non
accetterà richieste incomplete e inviterà il cliente a correggere e/o
completare la richiesta presentata entro un termine determinato. In
mancanza di una richiesta completa, la procedura di conciliazione non
potrà essere avviata.
3. Verifica della richiesta e comunicato
Dopo aver ricevuto il formulario di conciliazione compilato in tutte le
sue parti, ombudscom verifica la richiesta presentata e la inoltra al
fornitore di servizi di telecomunicazione e/o di servizi a valore
aggiunto interessato/i, affinché questo/i possa/possano prendere una
posizione in merito entro 20 giorni. Dopo aver ricevuto la presa di
posizione del fornitore, ombudscom elabora una proposta di
conciliazione.
Se la/il cliente e il fornitore di servizi di
telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto concordano con la
proposta e la sottoscrivono entrambi, la conciliazione si conclude con
successo. La procedura viene conclusa anche quando una o entrambe le
parti non accettano la proposta di conciliazione. Ugualmente, la
procedura di conciliazione può essere conclusa con il ritiro della
richiesta di conciliazione (stralcio dal ruolo).
Se non è possibile chiarire il caso per iscritto, e le circostanze lo impongono, ombudscom può convocare la parti per una trattativa orale. Tuttavia, né il cliente né il fornitore di servizi di telecomunicazione e/o di servizi a valore aggiunto hanno diritto ad una trattativa orale.
4. Proposta di conciliazione
Se
la/il cliente e il fornitore di servizi di telecomunicazione o di
servizi a valore aggiunto concordano con la proposta e la sottoscrivono
entrambi, la conciliazione si conclude con successo. La procedura viene
conclusa anche quando una o entrambe le parti non accettano la proposta
di conciliazione. Ugualmente, la procedura di conciliazione può essere
conclusa con il ritiro della richiesta di conciliazione.
5. Chiusura della procedura di conciliazione
Quando le due parti accettano la soluzione proposta dal conciliatore
(ombudsman) e firmano l'accordo corrispondente, ombudscom chiude la
procedura. Se l’una o l'altra parte non firmano la proposta di
conciliazione, ombudscom ne constata il fallimento e chiude la
procedura.
La procedura di conciliazione può inoltre essere
chiusa tramite il riconoscimento dei diritti del cliente, il
riconoscimento dei diritti del fornitore di servizi di telecomunicazione
o a valore aggiunto, nonché da un riconoscimento reciproco o dal ritiro
della richiesta di conciliazione.